Statuto

Art. 9

In vigore dal 25 mar 1893
Sono soci perpetui quelli che secondo il precedente statuto erano detti soci fondatori, coloro cioè che verseranno una volta tanto lire duecento. Sono soci effettivi coloro che assumono di pagare per un triennio lire ventiquattro annue in rate mensili e di proseguire per i trienni successivi, se non danno avviso di recesso tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale in cui scadrebbe il rispettivo triennio. Sono soci contribuenti coloro che assumono l'obbligo di versare per un anno lire due al mese e continuare per gli anni successivi se non presentano domanda di recesso due mesi prima della scadenza dell'anno sociale. I soci allievi pagano lire sei annue e se non recedono un mese prima dalla scadenza dell'anno sociale si intende che la loro obbligazione è continuativa per l'anno successivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-9

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