Statuto

Art. 4

In vigore dal 25 mar 1893
La società si farà promotrice di concorsi ginnici e di regate, di accademie di scherma, di corse di velocipedi, ecc., parteciperà con altre società italiane ed estere a tali concorsi, si terrà inscritta al Rowing-Club alla federazione nazionale delle società ginnastiche, e procurerà federarsi con tutte le altre istituzioni centrali promotrici degli intenti per i quali essa venne fondata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-4

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