Statuto

Art. 3

In vigore dal 25 mar 1893
La società potrà istituire sezioni speciali d'insegnamento gratuito anche di non soci e curerà di fondare un ricreatorio festivo per i fanciulli dai 7 ai 15 anni di età onde conseguire più completamente il proprio scopo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-3

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