Art. 3
Statuto

Art. 3

3 / 30
In vigore dal 25 mar 1893
La società potrà istituire sezioni speciali d'insegnamento gratuito anche di non soci e curerà di fondare un ricreatorio festivo per i fanciulli dai 7 ai 15 anni di età onde conseguire più completamente il proprio scopo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-3