Statuto

Art. 13

In vigore dal 25 mar 1893
Il socio in ritardo di due mesi nel pagamento dei dovuti contributi è avvisato di soddisfare entro un mese agli obblighi suoi. Trascorso inutilmente questo tempo il consiglio può a seconda dei casi, o concedere una ulteriore dilazione, o deliberare la radiazione del socio moroso o semplicemente agire in via giudiziaria per conseguire il dovuto, lasciando continuare il socio ad essere inscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-13

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Art. 13 Che costituisce in ente morale la societa' ginnastica Vittorino da Feltre in Piacenza e ne approva lo statuto. | Portale Normativo