Statuto
Art. 13
13 / 30In vigore dal 25 mar 1893
Il socio in ritardo di due mesi nel pagamento dei dovuti contributi è avvisato di soddisfare entro un mese agli obblighi suoi.
Trascorso inutilmente questo tempo il consiglio può a seconda dei casi, o concedere una ulteriore dilazione, o deliberare la radiazione del socio moroso o semplicemente agire in via giudiziaria per conseguire il dovuto, lasciando continuare il socio ad essere inscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-01-12;81#art-s-13