Statuto
Art. 13
In vigore dal 11 ago 1892
Può il consiglio direttivo, anche dopo la loro regolare ammissione nell'istituto, deliberare l'allontanamento degli alunni e delle alunne che, sia per infermità sopraggiunte, sia per più sperimentata conoscenza, fossero giudicati non suscettibili d'istruzione, o affetti da malattie organiche incurabili, o tali da rendere incompatibile la loro convivenza in una comunità, o che commettessero qualche grave insubordinazione o mostrassero un'indole incorreggibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-13