Statuto
Art. 12
In vigore dal 11 ago 1892
Per constatare la verità delle attestazioni prescritte nello alinea 2° dell', all'ingresso di ciascun alunno viene ad esso praticata una visita dal medico e dal chirurgo dell'istituto, in presenza del direttore didattico e del rettore del convitto per gli alunni maschi e della ispettrice per le femmine.
Compiuto l'esame delle condizioni fisiche del sordomuto, nel quale si avrà speciale riguardo allo stato degli organi che servono all'udito, alla vista, alla respirazione ed all'emissione della voce, si determineranno per quanto possibile le attitudini intellettuali e morali del medesimo e del risultato delle indagini fatte si stenderà processo verbale che dovrà inserirsi in apposito registro riservato da conservarsi dal rettore del convitto.
In seguito all'esame, di cui al precedente alinea, potrà essere per deliberazione del consiglio direttivo rifiutata l'accettazione definitiva dei sordomuti e delle sordomute, che, ad onta degli attestati prodotti, effettivamente risultassero non suscettibili d'istruzione, o affetti da malattie insanabili, o non sordi al punto da escludere la possibilità d'essere istruiti coi metodi ordinari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-12