Statuto
Art. 9
In vigore dal 11 ago 1892
Chi domanda l'ammissione nell'istituto dei sordomuti appartenenti a famiglie, che non abbiano stabile domicilio in Milano, deve indicare al rettore del convitto una persona nota e benevisa domiciliata in Milano, a cui possa l'istituto rivolgersi in ogni caso d'urgenza.
Per tutti i sordomuti che occupano un posto a pagamento o semigratuito si richiede che oltre l'obbligazione del padre o di chi ne fa le veci, altra persona domiciliata in Milano, nota e benevisa, assuma di rispondere civilmente pel puntuale pagamento della pensione nelle rate stabilite.
Siffatta obbligazione personale può anche essere sostituita da una garanzia reale data mediante deposito fatto nella cassa dell'istituto di un titolo del debito pubblico italiano al portatore o di altro valore ammesso per deposito nelle pubbliche casse, rappresentante un capitale corrispondente ad una annualità della pensione dovuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-9