Statuto

Art. 47

In vigore dal 2 lug 1892
Sono eletti dall'assemblea, fra i soci effettivi e corrispondenti, durano in carica un anno e possono essere rieletti, senza contumacia. Essi devono presentare all'assemblea generale di novembre la relazione del conto delle entrate e delle spese della deputazione, esaminandone tutti i documenti giustificativi. Hanno obbligo di verificare lo stato di cassa, anche durante l'anno, almeno una volta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-47

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Art. 47 Che approva lo statuto della societa' deputazione veneta di storia | Portale Normativo