Statuto
Art. 47
In vigore dal 2 lug 1892
Sono eletti dall'assemblea, fra i soci effettivi e corrispondenti, durano in carica un anno e possono essere rieletti, senza contumacia.
Essi devono presentare all'assemblea generale di novembre la relazione del conto delle entrate e delle spese della deputazione, esaminandone tutti i documenti giustificativi. Hanno obbligo di verificare lo stato di cassa, anche durante l'anno, almeno una volta.
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