Statuto
Art. 44
In vigore dal 2 lug 1892
Il patrimonio della deputazione è formato dalla biblioteca, delle opere sociali non peranco vendute, della mobilia, e dei crediti e civanzi di cassa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-44