Statuto
Art. 46
In vigore dal 2 lug 1892
Vi sono inoltre due revisori dei conti che non possono mai far parte dell'ufficio di presidenza, nè averne fatto parte negli anni che formano oggetto della revisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-46