Art. 4

In vigore dal 27 feb 1892
Il funzionario delegato all'amministrazione dell'ente compilerà annualmente il bilancio preventivo delle entrate e delle spese e lo sottoporrà all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;22#art-4

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Art. 4 Che costituisce in ente morale autonomo il patrimonio della soppressa casa religiosa dei Benedettini cassinesi di S. Pietro in Perugia con la denominazione di «fondazione per l'istruzione agraria in Perugia» e ne approva lo statuto. | Portale Normativo