Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 feb 1892
Il funzionario delegato all'amministrazione dell'ente compilerà annualmente il bilancio preventivo delle entrate e delle spese e lo sottoporrà all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;22#art-4