Art. 3

In vigore dal 27 mag 1908
L'amministrazione dell'ente è affidata ad un consiglio composto di cinque membri nominati dal Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio: uno di essi con le funzioni di presidente. La durata del consiglio è di cinque anni. Nel primo quinquennio esce di ufficio ogni anno un consigliere estratto a sorte; in seguito le rinnovazioni si fanno per anzianità. La prima estrazione avrà però luogo nel gennaio 1898. I consiglieri che escono non possono essere rieletti che dopo due anni. Il presidente rappresenta l'ente verso il Ministero ed il pubblico. L'amministrazione sarà condotta alla dipendenza e sotto la sorveglianza del ministro di agricoltura e commercio con le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 2 aprile 1908, n. CXLVII (147), nel modificare l'art. 1 del Regio Decreto 24 novembre 1895, n. DCCXXXV (735), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' revocata la disposizione dell'articolo 1° del R. decreto 24 novembre 1895, n. DCCXXXV (parte supplementare) che vieta di rieleggere per due anni, i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, i quali per compiuto quinquennio escono di carica".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-21;22#art-3

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Art. 3 Che costituisce in ente morale autonomo il patrimonio della soppressa casa religiosa dei Benedettini cassinesi di S. Pietro in Perugia con la denominazione di «fondazione per l'istruzione agraria in Perugia» e ne approva lo statuto. | Portale Normativo