Art. 3
In vigore dal 4 feb 1892
Il titolo di Sovrintendente è conservato a coloro che l'hanno di presente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1891.
UMBERTO.
G. Nicotera.
Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-12-31;745#art-3