Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 4 feb 1892
Il titolo di Sovrintendente è conservato a coloro che l'hanno di presente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1891. UMBERTO. G. Nicotera. Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-12-31;745#art-3