Art. 2

In vigore dal 4 feb 1892
Il servizio di vigilanza sopra le carte e gli Archivi esistenti nelle provincie, dove non ha sede un Archivio di Stato, sarà esercitato dal Direttore dell'Archivio di Stato più prossimo, e, quando speciali ragioni lo richiedano, da persona delegata, volta per volta, dal Ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-12-31;745#art-2

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Art. 2 Che sopprime le sovraintendenze degli archivi, commettendo le loro attribuzioni alle Direzioni di ciascun archivio di Stato. | Portale Normativo