Art. 2
In vigore dal 4 feb 1892
Il servizio di vigilanza sopra le carte e gli Archivi esistenti nelle provincie, dove non ha sede un Archivio di Stato, sarà esercitato dal Direttore dell'Archivio di Stato più prossimo, e, quando speciali ragioni lo richiedano, da persona delegata, volta per volta, dal Ministro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-12-31;745#art-2