Art. 3
In vigore dal 14 ago 1891
L'uso del guidone postale è riservato esclusivamente ai piroscafi contemplati nell'°.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservano.
Dato a Roma, il 2 luglio 1891.
UMBERTO
S. De Saint Bon.
Branca.
Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-07-02;435#art-3