Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 ago 1891
L'uso del guidone postale è riservato esclusivamente ai piroscafi contemplati nell'°. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservano. Dato a Roma, il 2 luglio 1891. UMBERTO S. De Saint Bon. Branca. Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-07-02;435#art-3