Art. 1
In vigore dal 14 ago 1891
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'opportunità di stabilire un distintivo speciale per i piroscafi addetti alle linee sovvenzionate dallo Stato e le norme per l'uso di tale distintivo;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina di concerto con quello dei lavori Pubblici, interim delle Poste e dei Telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
I piroscafi addetti alle linee sovvenzionate dallo Stato alzeranno in testa d'albero di trinchetto, nel giorno della partenza dai porti ed in quello dell'arrivo, un guidone del
modello speciale annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dai Ministri della Marina e dei lavori Pubblici, interim delle Poste e dei Telegrafi.
Il detto guidone verrà in egual modo inalberato in tutti quei casi nei quali è prescritto che i piroscafi alzino il loro nominativo.
Con decreto del Ministro della Marina, di concerto con quello delle Poste e dei Telegrafi, potrà essere accordato l'uso del guidone postale anche a piroscafi addetti a linee non sovvenzionate, i quali facciano servizi per conto dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-07-02;435#art-1