Art. 4
In vigore dal 28 apr 1891
All'articolo 24 è aggiunto il seguente capoverso:
«I fabbricati, sia urbani che rustici, offerti in ipoteca, debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio, con inserzione nella polizza relativa della clausola che il contratto si intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio.»
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-22;124#art-4