Art. 5

In vigore dal 28 apr 1891
Dopo le parole: «I membri del consiglio» dell'articolo 41, sono aggiunte le seguenti: «oltre al di vieto espresso nell'articolo 6 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª)». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1891. Reg. 178. Atti del Governo a f. 144. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. Ferraris. B. Chimirri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-22;124#art-5

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