Art. 3

In vigore dal 28 apr 1891
All'articolo 23 è aggiunto il seguente capoverso: «6.° In acquisto di titoli di debito dello Stato o garantiti dallo Stato, e di cartelle fondiarie ed agrarie.»
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-22;124#art-3

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