Art. 3

In vigore dal 28 feb 1897
Le rendite dei due patrimoni di Santa Maria Maddalena e di San Raimondo, la cui consistenza patrimoniale resta accertata in base agli stati patrimoniali nei rispettivi rendiconti del 1890, ed i quali riuniti formano ora il patrimonio del nuovo istituto, serviranno al mantenimento di questo che avrà nome «Conservatori femminili riuniti di Siena».

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-04;4#art-3

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Art. 3 Con il quale, il comune di Ancona, e' autorizzato a riscuotere il dazio addizionale al dazio governativo, in misura superiore ai limite del 50 per cento, come da annessa tariffa. — Testo vigente | Portale Normativo