Art. 4

In vigore dal 10 feb 1891
Le commissioni amministrative che ora governano rispettivamente i due istituti sono disciolte, e una sola commissione amministrativa governerà i conservatori riuniti in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento del 6 ottobre 1867 e del real decreto del 29 giugno 1883 sopra citati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 20 gennaio 1891. Reg. 177 Atti del Governo a f 92. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. P. Boselli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-04;4#art-4

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Art. 4 Con il quale, il comune di Ancona, e' autorizzato a riscuotere il dazio addizionale al dazio governativo, in misura superiore ai limite del 50 per cento, come da annessa tariffa. — Testo vigente | Portale Normativo