Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 feb 1897
Le rendite dei due patrimoni di Santa Maria Maddalena e di San Raimondo, la cui consistenza patrimoniale resta accertata in base agli stati patrimoniali nei rispettivi rendiconti del 1890, ed i quali riuniti formano ora il patrimonio del nuovo istituto, serviranno al mantenimento di questo che avrà nome «Conservatori femminili riuniti di Siena».

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-04;4#art-3