Art. 2
In vigore dal 29 nov 1890
È approvato il relativo statuto organico in data 1° agosto 1890, composto di 15 articoli, a condizione che all'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma:
«I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e del membro anziano.»
Il detto statuto sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 2 novembre 1890.
Reg. 176. Atti del Governo a f. 33. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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