Art. 1

In vigore dal 29 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento 12 luglio 1888, col quale il defunto cav. Andrea Ponti instituiva un legato di lire 50,000 a favore dell'asilo infantile di Cornaredo, da lui fondato; Vista la domanda presentata dalla erede del cav. Ponti per ottenere l'erezione in ente morale del detto asilo e l'approvazione del relativo statuto; Visto il detto statuto; Vista la corrispondente deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Milano; Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile Ponti di Cornaredo è eretto in ente morale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-13;3967#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo