Art. 1
In vigore dal 29 nov 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testamento 12 luglio 1888, col quale il defunto cav.
Andrea Ponti instituiva un legato di lire 50,000 a favore dell'asilo infantile di Cornaredo, da lui fondato;
Vista la domanda presentata dalla erede del cav. Ponti per ottenere l'erezione in ente morale del detto asilo e l'approvazione del relativo statuto;
Visto il detto statuto;
Vista la corrispondente deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Milano;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
L'asilo infantile Ponti di Cornaredo è eretto in ente morale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-13;3967#art-1