Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 nov 1890
È approvato il relativo statuto organico in data 1° agosto 1890, composto di 15 articoli, a condizione che all'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e del membro anziano.» Il detto statuto sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 2 novembre 1890. Reg. 176. Atti del Governo a f. 33. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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