Art. 1
In vigore dal 22 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni 25 ottobre 1888 e 13 aprile 1890; con le quali il consiglio comunale di Pievetorina determinò di proporre l'inversione del lascito elemosiniero del fu Matteo Scolari a favore dell'asilo infantile da erigersi nel detto comune;
Visti gli atti, dai quali risulta che il nuovo asilo dispone di mezzi sufficienti all'attuazione del benefico suo scopo;
Visto lo statuto organico per la gestione di detto asilo;
Viste le deliberazioni conformi della giunta provinciale amministrativa di Macerata;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;
Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile di Pievetorina è eretto in ente morale, ed è autorizzata la inversione del legato Scolari a suo favore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-11;3927#art-1