Art. 2

In vigore dal 22 ott 1890
È approvato lo statuto organico del pio luogo in data 27 febbraio 1890, composto di 17 articoli, a condizione che sieno in esso richiamate, a seguito dell'articolo 15, le disposizioni contenute negli articoli 21, 23 e 28 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972. Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 11 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 160. Fumagalli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-11;3927#art-2

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Art. 2 Che erige in ente morale l'asilo infantile in Pievetorina, autorizza a favore del medesimo la inversione del lascito elemosiniero del fu Matteo Scolari, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo