Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni 25 ottobre 1888 e 13 aprile 1890; con le quali il consiglio comunale di Pievetorina determinò di proporre l'inversione del lascito elemosiniero del fu Matteo Scolari a favore dell'asilo infantile da erigersi nel detto comune; Visti gli atti, dai quali risulta che il nuovo asilo dispone di mezzi sufficienti all'attuazione del benefico suo scopo; Visto lo statuto organico per la gestione di detto asilo; Viste le deliberazioni conformi della giunta provinciale amministrativa di Macerata; Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753; Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile di Pievetorina è eretto in ente morale, ed è autorizzata la inversione del legato Scolari a suo favore.
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