Art. 4

In vigore dal 17 set 1890
Alla tabella B del ruolo organico del personale dei Convitti nazionali, approvato col sovracitato Nostro decreto 22 decembre 1881, sono aggiunti: Un rettore con lo stipendio di lire 3700. Un censore con lo stipendio di lire 2600. Un direttore spirituale con lo stipendio di lire 2000. Un economo con lo stipendio di lire 2600. Tre istitutori con lo stipendio ciascuno di lire 1700. Tre istitutori con lo stipendio ciascuno di lire 1500. Quattro istitutori con lo stipendio ciascuno di lire 1300. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 6 agosto 1890. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;7039#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo