Art. 3
In vigore dal 17 set 1890
L'Amministrazione del Convitto nazionale provvederà al mantenimento dell'Istituto con le rendite dei beni patrimoniali che esso possiede o sarà per possedere in avvenire, coi contributi annui di lire seimila (L. 6000) da parte del comune e di lire cinquemilacinquecento (L. 5500) già inscritte nel bilancio dell'istruzione pubblica, con le rette dei convittori e coi sussidi che in seguito potranno essergli corrisposti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;7039#art-3