Art. 1
In vigore dal 17 set 1890
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi sulla pubblica istruzione;
Veduto che il Consiglio del comune di Cividale, con deliberazioni del 2 e 12 luglio 1890, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 17 stesso mese, chiede che il Convitto «Iacopo Stellini» con le scuole annesse, posto in detta città e dal comune stesso mantenuto, sia trasformato in Convitto nazionale;
Veduto che il Ginnasio, posto nel fabbricato di esso Convitto, fu già convertito in governativo per effetto del Nostro decreto 23 luglio 1889;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Facendo tempo dal 1° ottobre 1890 il Convitto comunale «Iacopo Stellini» di Cividale, con le scuole annesse, è mutato in Convitto nazionale, continuando a provvedere ai bisogni materiali del Ginnasio governativo e conservando la sua autonomia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;7039#art-1