Art. 3
In vigore dal 12 ago 1890
Alle spese di annuo mantenimento della scuola provvederanno il Governo e la Provincia nelle proporzioni fissate dalla suddetta legge organica 6 giugno 1885:
Alla quota di annuo mantenimento a carico dello Stato si farà fronte coi fondi stanziati all'art. 12 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il corrente esercizio e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.
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