Art. 1

In vigore dal 12 ago 1890
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 6 giugno 1885, numero 3141 (serie 3ª); Vedute le deliberazioni del Consiglio e della Deputazione provinciale di Torino, in data 30 marzo 1887 e 14 giugno 1888, non che quelle del Consiglio e della Giunta municipale di Caluso in data 26 dicembre 1885, 5 e 15 ottobre 1886; Veduta la legge 28 giugno u. s. numero 6910 (serie 3ª) con cui è approvato il bilancio di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1890-91; Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio; udito il Consiglio per la istruzione agraria; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Caluso una scuola pratica di agricoltura ordinata secondo le prescrizioni della legge 6 giugno 1885, numero 3141;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;6989#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo