Art. 1
In vigore dal 12 ago 1890
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 6 giugno 1885, numero 3141 (serie 3ª);
Vedute le deliberazioni del Consiglio e della Deputazione provinciale di Torino, in data 30 marzo 1887 e 14 giugno 1888, non che quelle del Consiglio e della Giunta municipale di Caluso in data 26 dicembre 1885, 5 e 15 ottobre 1886;
Veduta la legge 28 giugno u. s. numero 6910 (serie 3ª) con cui è approvato il bilancio di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1890-91;
Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio; udito il Consiglio per la istruzione agraria;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Caluso una scuola pratica di agricoltura ordinata secondo le prescrizioni della legge 6 giugno 1885, numero 3141;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;6989#art-1