Art. 2

In vigore dal 12 ago 1890
Alle spese di istituzione della scuola provvede la provincia di Torino con lire 10800, e lo Stato con lire 16200.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;6989#art-2

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Art. 2 Che istituisce in Caluso (Torino) una Scuola pratica di agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo