Art. 3
In vigore dal 28 ott 1893
L'Amministrazione dell'Istituto provvederà al pagamento degli stipendi e delle remunerazioni agli ufficiali e alle spese occorrenti colle rendite patrimoniali che ora possiede e con quelle che fosse per acquistare per l'avvenire, nonché con le rette dei convittori, coi sussidi del comune e della provincia e con qualsiasi altro eventuale provento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 8 settembre 1889.
UMBERTO.
P.Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 10 agosto 1893, n. 559 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli stipendi e le rimunerazioni per il personale del Ginnasio, della Scuola tecnica e del Convitto nazionale di Tivoli, sono posti a carico dello Stato dal 1° luglio 1892".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-08;6422#art-3