Art. 1

In vigore dal 26 apr 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Tivoli in data 17 agosto 1889, colla quale si chiede che siano convertiti in governativi il Ginnasio, laScuola tecnica ed il Convitto, cui provvede il comune, servendosi dei beni assegnati pel mantenimento di quegli Istituti; Veduto che per ottenere questi intenti il Municipio si obbliga nella stessa deliberazione a concorrere nelle spese per i locali occorrenti con un sussidio straordinario, e pone a disposizione degli Istituti il fabbricato dell'ex Convento di S. Francesco; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Ginnasio, la Scuola tecnica ed il Convitto di Tivoli sono convertiti in governativi colla denominazione di Regio Ginnasio, Regia Scuola tecnica e Convitto nazionale; Essi, per cura del Ministero d'Istruzione Pubblica, saranno amministrati come unico Istituto, giusta le norme del regolamento approvato con Nostro decreto 11 novembre 1888, salvo sempre l'autonomia delle proprietà patrimoniali dell'Istituto;

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 marzo 1890, n. 6762 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al Convitto Nazionale, alla R. Scuola tecnica e al R. Ginnasio di Tivoli e' dato il nome di Convitto Nazionale, R. Scuola tecnica e R. Ginnasio Amedeo di Savoia Duca d'Aosta".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-08;6422#art-1

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