Art. 2

In vigore dal 27 ott 1889
Il Convitto sarà ordinato secondo i ruoli organici approvati con Nostro decreto 22 dicembre 1881, N. 581 septies (Serie 3ª), e avrà perciò gli infrascritti ufficiali da aggiungersi alla tabella B dei detti ruoli; Un Rettore, con lo stipendio di lire 4200 Un Censore di disciplina, id. di » 2800 Un Direttore spirituale, id. di » 2600 Un Economo id. di » 2800 Quattro Istitutori, id. ciascuno di » 1700 Quattro id. id. di » 1500 Quattro id. id. di » 1300.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-08;6422#art-2

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