Art. 2
In vigore dal 27 ott 1889
Il Convitto sarà ordinato secondo i ruoli organici approvati con Nostro decreto 22 dicembre 1881, N. 581 septies (Serie 3ª), e avrà perciò gli infrascritti ufficiali da aggiungersi alla tabella B dei detti ruoli;
Un Rettore, con lo stipendio di lire 4200
Un Censore di disciplina, id. di » 2800
Un Direttore spirituale, id. di » 2600
Un Economo id. di » 2800
Quattro Istitutori, id. ciascuno di » 1700
Quattro id. id. di » 1500
Quattro id. id. di » 1300.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-08;6422#art-2