Pene pel contrabbando a mano armata od in unione, e pel contrabbando con falsificazione e corruzione. (Art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020). Il contrabbando sarà punito col carcere da tre a cinque anni:
In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212