Testo unico

Art. 112

Abrogato

Pene pei recidivi, reiteratori e contrabbandieri. (Art. 2, 1°, 2°, 3° e 4° capoverso, del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-08;6387#art-tu-112

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Pene pei recidivi, reiteratori e contrabbandieri. (Art. 2, 1°, 2°, 3° e 4° capoverso, del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020). (Art. 112 Con cui e' approvato l'unito testo unico delle leggi doganali.) — Testo vigente | Portale Normativo