Art. 114 · Pene pel contrabbando a mano armata od in unione, e pel contrabbando con falsificazione e corruzione. (Art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020). Il contrabbando sarà punito col carcere da tre a cinque anni:
Testo unico

Art. 114

Abrogato14 / 137

Pene pel contrabbando a mano armata od in unione, e pel contrabbando con falsificazione e corruzione. (Art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020). Il contrabbando sarà punito col carcere da tre a cinque anni:

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-08;6387#art-tu-114