Art. 4

In vigore dal 12 dic 1889
Il ruolo organico del personale insegnante della Scuola è fissato nel modo seguente: Professore di Agricoltura, stipendio lire duemilaquattrocento. Professore di scienze fisiche e naturali, ed aiuto di rettore, stipendio lire duemila. Maestro e censore di disciplina insegnante di lingua italiana, storia, geografia, aritmetica e calligrafia; stipendio lire milleottocento. Indennità di direzione, lire trecento. Alla spesa per il mantenimento della Scuola per la quota a carico dello Stato, si farà fronte con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per il corrente esercizio al cap. 12 e in quelli corrispondenti degli esercizi successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 agosto 1889. UMBERTO. L. Miceli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6494#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo