Art. 1
In vigore dal 12 dic 1889
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª);
Veduta la deliberazione 29 marzo 1887 del Consiglio provinciale di Benevento;
Veduta la legge 20 giugno 1889, n. 6125 (serie 3) che approva il bilancio di previsione della spesa per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1889-90;
Udito il parere del Consiglio per l'istruzione agraria;
Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo;
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È istituita in Benevento una Scuola pratica di Agricoltura ordinata secondo le prescrizioni della legge 6 giugno 1885 predetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6494#art-1