Art. 3

In vigore dal 12 dic 1889
Alle spese di annuo mantenimento della Scuola provvederanno il Governo con l'annua somma di lire 12,000 e la provincia con lire 8000 pure annue.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6494#art-3

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