Art. 3
In vigore dal 31 ott 1889
Alle spese di annuo mantenimento della Scuola provvederanno il Governo con la somma annuale di L. 12,000, ed il comune di Cerignola e la provincia di Foggia, con annue L. 4000 respettivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6425#art-3