Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 ott 1889
Alle spese di annuo mantenimento della Scuola provvederanno il Governo con la somma annuale di L. 12,000, ed il comune di Cerignola e la provincia di Foggia, con annue L. 4000 respettivamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6425#art-3